Detrazioni fiscali sui farmaci

Facciamo chiarezza

Le spese mediche sostenute dal contribuente nel corso dell’anno per acquistare i farmaci, si sa, si possono detrarre. Dal momento che in farmacia si possono acquistare prodotti detraibili ma anche prodotti che non danno diritto alla detrazione, è importante fare un po’ di chiarezza.

Per capire meglio quali prodotti rientrano nelle detrazioni fiscali, occorre fare attenzione alle corrette diciture presenti nello scontrino (chiamato anche scontrino parlante).

Lo scontrino rilasciato in farmacia, infatti, deve indicare natura e qualità dei beni. In questo modo è facile riconoscere se il prodotto acquistato sia detraibile o meno. Danno diritto alla detrazione Irpef (19% per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 €) le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:
  • Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci.
  • Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): anziché il nome specifico del farmaco, per motivi di privacy del contribuente lo scontrino può indicare anche un unico codice univoco di autorizzazione che sarà rilevato mediante lettura ottica del codice a barre.
  • Omeopatici: i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono equiparati.
  • Ticket: questa dicitura è presente solo per i medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto dà diritto alla detrazione.
  • Farmaco/medicinale preparazione galenica: le preparazioni galeniche sono i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali). Sono detraibili se è specificata la loro natura, per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale.
  • SOP-OTC: si tratta di sigle utilizzate per i medicinali che non necessitano di prescrizione medica e si distinguono tra medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e le restanti tipologie. Trattandosi di medicinali sono detraibili.
  • Medicinali fitoterapici: sono medicinali che contengono come sostanze attive esclusivamente sostanze vegetali o preparazioni vegetali. Questi medicinali sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza e per tale motivo possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie. Sono detraibili i prodotti fitoterapici esclusivamente quando, appunto, sono medicinali.

Quali sono i prodotti non detraibili acquistabili in farmacia?
Non danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con queste diciture:

  • Integratori alimentari: data la loro composizione, gli integratori si qualificano come prodotti appartenenti all’area alimentare e perciò non sono detraibili.
  • Parafarmaci: la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci (prodotti fitoterapici, pomate, colliri, ecc.) non può essere equiparata a quella per medicinali e pertanto non sono detraibili.


Quando si fa la dichiarazione dei redditi è bene conservare tutti gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali.


Fonte: www.fiscoetasse.com